Testo della risposta  della Commissione di Strasburgo

 

COMMISSION EUROPEENNE                              EUROPEAN COMMISSION
        DES                                                			OF
DROITS DE L'HOMME                                  H U M A N R I G H T S
CONSEIL DE L'EUROPE                                COUNCIL OF EUROPE
     STRASBOURG                                         STRASBOURG

HR-P2.IT
ANT/ ck                                         Strasburgo, 20 gennaio 1998

    Ns./rif. PK 13465
    Pietro CAMPOLI c/Italia

    Egregio Signore,

    accuso ricevuta delle Sue lettere del 10 ottobre e
    26 dicembre 1997, nonche' dei documenti che vi erano allegati.
    Conformemente alle direttive generali della Commissione, attiro
    la Sua attenzione su alcuni ostacoli che potrebbero frapporsi alla
    ricevibilita' di un Suo eventuale ricorso.
    Dal contenuto della Sua corrispondenza, si evince che Lei intende
    lamentare la violazione dell'articolo 10 della Convenzione,
    dell'articolo 19 della Dichiarazione universale dei Diritti dell'Uomo
    e dell'articolo 21 della Costituzione italiana in relazione alla
    mancata diffusione, da parte di singoli uomini politici e di vari mezzi
    di informazione, di una notizia relativa ad un procedimento penale in
    cui era imputato l'onorevole Silvio Berlusconi. La informo che a norma
    dell'articolo 19 della Convenzione, il compito della Commissione si
    limita a controllare il rispetto, da parte degli Stati firmatari, dei
    diritti enunciati nella Convenzione. La Commissione non e' dunque
    competente ad analizzare doglianze relative alla violazione della
    Costituzione italiana o della Dichiarazione universale dei Diritti
    dell'Uomo, ne' al comportamento di privati cittadini o di imprese
    private esercenti servizi informativi. Inoltre, nella misura in cui le
    Sue doglianze portano sull'articolo 10 della Convenzione, ed anche a
    supporre che il comportamento dei mezzi di informazione pubblici possa
    comportare la responsabilita' dello Stato Italiano, attiro la Sua
    attenzione sulla giurisprudenza costante della Commissione, secondo la
    quale ia Convenzione non riconosce il diritto ad una c.d. actio
    popularis. Cio' significa che, ai sensi dell'articolo 25 della
    Convenzione, un ricorrente puo' considerarsi "vittima" di una violazione
    dei diritti in essa enunciati, a condizione di dimostrare che il
    pregiudizio da lui subito deriva direttamente dalla situazione di cui
    si lamenta ed e' maggiore di quello sopportato dalla generalita' dei
    cittadini. Non mi sembra che, nel caso di specie, Lei abbia assolto
    tale condizione.
    Sembra dunque che la Commissione dovrebbe dichiarare il ricorso
    irricevibile. Pertanto, salvo ulteriori precisazioni in merito, la Sua
    domanda non sara' registrata come un ricorso ne' sottoposta alla
    Commissione. Se Lei ha intenzione di fornire tali chiarimenti, La
    invito a farlo in un termine ragionevolmente breve. In caso contrario,
    vi potrebbe essere una incidenza sulla data d'introduzione del ricorso
    e, di conseguenza, sul termine dei sei mesi previsto dall'articolo 26
    della Convenzione.

    Distinti saluti.

                                Per il Segretario della Commissione
                                   europea dei Diritti dell'Uomo

		                                       Andrea  Tamietti