Testo della risposta della Commissione di Strasburgo
COMMISSION EUROPEENNE EUROPEAN COMMISSION
DES OF
DROITS DE L'HOMME H U M A N R I G H T S
CONSEIL DE L'EUROPE COUNCIL OF EUROPE
STRASBOURG STRASBOURG
HR-P2.IT
ANT/ ck Strasburgo, 20 gennaio 1998
Ns./rif. PK 13465
Pietro CAMPOLI c/Italia
Egregio Signore,
accuso ricevuta delle Sue lettere del 10 ottobre e
26 dicembre 1997, nonche' dei documenti che vi erano allegati.
Conformemente alle direttive generali della Commissione, attiro
la Sua attenzione su alcuni ostacoli che potrebbero frapporsi alla
ricevibilita' di un Suo eventuale ricorso.
Dal contenuto della Sua corrispondenza, si evince che Lei intende
lamentare la violazione dell'articolo 10 della Convenzione,
dell'articolo 19 della Dichiarazione universale dei Diritti dell'Uomo
e dell'articolo 21 della Costituzione italiana in relazione alla
mancata diffusione, da parte di singoli uomini politici e di vari mezzi
di informazione, di una notizia relativa ad un procedimento penale in
cui era imputato l'onorevole Silvio Berlusconi. La informo che a norma
dell'articolo 19 della Convenzione, il compito della Commissione si
limita a controllare il rispetto, da parte degli Stati firmatari, dei
diritti enunciati nella Convenzione. La Commissione non e' dunque
competente ad analizzare doglianze relative alla violazione della
Costituzione italiana o della Dichiarazione universale dei Diritti
dell'Uomo, ne' al comportamento di privati cittadini o di imprese
private esercenti servizi informativi. Inoltre, nella misura in cui le
Sue doglianze portano sull'articolo 10 della Convenzione, ed anche a
supporre che il comportamento dei mezzi di informazione pubblici possa
comportare la responsabilita' dello Stato Italiano, attiro la Sua
attenzione sulla giurisprudenza costante della Commissione, secondo la
quale ia Convenzione non riconosce il diritto ad una c.d. actio
popularis. Cio' significa che, ai sensi dell'articolo 25 della
Convenzione, un ricorrente puo' considerarsi "vittima" di una violazione
dei diritti in essa enunciati, a condizione di dimostrare che il
pregiudizio da lui subito deriva direttamente dalla situazione di cui
si lamenta ed e' maggiore di quello sopportato dalla generalita' dei
cittadini. Non mi sembra che, nel caso di specie, Lei abbia assolto
tale condizione.
Sembra dunque che la Commissione dovrebbe dichiarare il ricorso
irricevibile. Pertanto, salvo ulteriori precisazioni in merito, la Sua
domanda non sara' registrata come un ricorso ne' sottoposta alla
Commissione. Se Lei ha intenzione di fornire tali chiarimenti, La
invito a farlo in un termine ragionevolmente breve. In caso contrario,
vi potrebbe essere una incidenza sulla data d'introduzione del ricorso
e, di conseguenza, sul termine dei sei mesi previsto dall'articolo 26
della Convenzione.
Distinti saluti.
Per il Segretario della Commissione
europea dei Diritti dell'Uomo
Andrea Tamietti